Carta d'identitā
Descrizione
L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d'identità, modificando l'articolo 3 del TULPS, R.D. 773/1931. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell'età.
La carta di identità è rilasciata ai cittadini fin dalla nascita.L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d'identità, modificando l'articolo 3 del TULPS, R.D. 773/1931. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell'età.
Ha validità di:
• 3 anni per i minori di anni 3
• 5 anni per coloro che hanno una età compresa tra i 3 anni (compiuti) e i 18 anni (non ancora
compiuti)
• 10 anni per i maggiori di anni 18
e scade nel giorno del proprio compleanno.
Per i cittadini italiani equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolare accordi internazionali.
Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d'identità, si consiglia la consultazione del sito Viaggiare Sicuri, a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell'ACI: http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
I cittadini stranieri residenti possono ottenere una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio, la cui legittimità è legata alla validità del permesso/carta di soggiorno cui deve sempre essere accompagnata.
Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.
Il rilascio di carta d’identità valida per l’espatrio è subordinato all’assenza della cause ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185 e successive modificazioni.
I genitori separati legalmente, divorziati, celibi o nubili, che abbiano figli minori, hanno pertanto l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Tale autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio. L'autorizzazione non occorre per i genitori naturali conviventi.
Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio a cittadini minorenni è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori (o dell’unico genitore esistente) muniti di documento di riconoscimento valido. In alternativa alla contemporanea presenza di entrambi i genitori potrà essere consegnata al genitore presente la dichiarazione di assenso dell’altro genitore (dove viene dichiarato che non sussistono ostacoli all’espatrio) che dovrà essere presentata unitamente alla copia del documento di riconoscimento di quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 40, decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. I nominativi saranno indicati sull'ultima facciata del documento di identità del minore e potranno anche essere aggiunti su un documento precedentemente rilasciato.
L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga indicato il nome della persona, dell’ente, o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati, all’interno di una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione.
Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari in caso di rilascio all’estero.
La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Rilascio
I cittadini residenti e gli italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) di questo Comune, devono presentarsi personalmente all'ufficio Anagrafe muniti di valido documento di riconoscimento.
In casi eccezionali la carta d'identità può essere rilasciata anche a persone non residenti, ma in questo caso i tempi di consegna dipendono dal rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza.
Rinnovo
Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza ed è necessario presentarsi all'Anagrafe muniti della carta di identità scaduta o in scadenza.
Smarrimento o furto
Occorre presentarsi muniti dell'originale della denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di pubblica sicurezza.
Deterioramento
E' necessario presentarsi in ufficio con il documento deteriorato.
Servizio a domicilio per persone non deambulanti
Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a recarsi in ufficio di persona può richiedere il servizio a domicilio.
Tempi di erogazione
Immediato salvo quanto previsto per i non residenti.
Contribuzione
II rilascio della carta d'identità è soggetto (in tutti i casi) al pagamento dei diritti comunali € 5,42. In caso di duplicato il costo è di € 10,58. Per duplicato si intende qualsiasi rilascio di nuova carta di identità prima dei 180 giorni precedenti la scadenza della vecchia.
Documentazione occorrente
3 fotografie uguali, conformi alle indicazioni date dal Ministero dell’Interno