Beni Confiscati

Normativa di riferimento
D.Lgs. 159/2011, art. 48 comma 3 lett. C
 
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ((ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali)), in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato ((con cadenza mensile)). L'elenco, reso pubblico ((nel sito internet istituzionale dell'ente)), deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. ((La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.)) Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ((, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro)), e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti ((nonché agli Enti parco nazionali e regionali)). La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. ((I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro)) e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto ((all'assegnazione o all'utilizzazione)) del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.((La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto));
 
Descrizione
PIANO DI ALIENAZIONI E DISMISSIONI E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONTEVAGO AI SENSI DELLART. 58 DEL D.L. 25.6.2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 - ANNO 2023.
Inserita il 24/08/2023
Modificata il 24/08/2023
Beni confiscati (1.87 MB)
Inserita il 01/12/2020
Modificata il 01/12/2020
Beni confiscati alla mafia (40.1 KB)
Inserita il 27/05/2019
Modificata il 27/05/2019
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